(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
     della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 30 maggio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale 23  dicembre  1999,
      n. 44. Norme per l'esercizio delle professioni turistiche 
 
    1. Dopo l'art. 6 della legge regionale  n. 44/1999  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Specializzazione in cicloturismo e  ippoturismo).  -
1. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'art. 2, commi 1,
2 e 4, possono  acquisire  la  specializzazione  in  cicloturismo  ed
ippoturismo. 
    2. La specializzazione e' conseguita attraverso apposito corso di
formazione professionale attuato ai sensi della  legge  regionale  11
maggio 2009,  n.  18  (Sistema  educativo  regionale  di  istruzione,
formazione   e   orientamento)   e   successive   modificazioni    ed
integrazioni. 
    3. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  definisce  lo
standard formativo ed i contenuti minimi del corso di  formazione  in
cicloturismo  e  ippoturismo,  nonche'  determina  i  requisiti   per
l'ammissione ai corsi di formazione  e  per  il  conseguimento  della
specializzazione conclusiva. 
    4. Negli elenchi regionali, di cui all'art. 6, sono  indicate  le
specializzazioni  in  cicloturismo  e/o   ippoturismo   eventualmente
acquisite dai soggetti, di cui al comma  1,  iscritti  negli  elenchi
medesimi.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
      Genova, 29 maggio 2012 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).