(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 30 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44. Norme per l'esercizio delle professioni turistiche 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo). - 1. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 4, possono acquisire la specializzazione in cicloturismo ed ippoturismo. 2. La specializzazione e' conseguita attraverso apposito corso di formazione professionale attuato ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce lo standard formativo ed i contenuti minimi del corso di formazione in cicloturismo e ippoturismo, nonche' determina i requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione e per il conseguimento della specializzazione conclusiva. 4. Negli elenchi regionali, di cui all'art. 6, sono indicate le specializzazioni in cicloturismo e/o ippoturismo eventualmente acquisite dai soggetti, di cui al comma 1, iscritti negli elenchi medesimi.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 29 maggio 2012 BURLANDO (Omissis).